Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma
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Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le
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del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni
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provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3
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mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di
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la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale
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disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della
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: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
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elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2 tenuto conto di quanto disposto dal numero 6, sceglie fra